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14/02/2005 1003 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 14/02/2005 -------------- Numero: -- 1003 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Perna ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Monteleone
Premassima:
Massima:
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Le autorimesse fuori terra sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni. Infatti le disposizioni di cui allart. 9 della legge n. 122/89 si riferiscono ai parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari da realizzarsi, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel sottosuolo degli immobili ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, ma non si riferiscono anche ai parcheggi da realizzarsi allesterno dei fabbricati.
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Possono considerarsi volumi tecnici – dei quali non si tiene conto ai fini del calcolo delle volumetrie massime consentite nelle singole zone edificabili – quei soli volumi destinati ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con lutilizzazione dellimmobile e che non possono essere sistemati allinterno della parte abitativa, come gli impianti idrici, termici e di ventilazione.
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Non possono, invece, essere considerati volumi tecnici i locali complementari allabitazione, quali le soffitte, gli stenditoi chiusi, i locali di sgombero o quei locali impropriamente definiti “sottotetto”, ma che costituiscono, in realtà, vere e proprie mansarde, in quanto dotati di rilevante altezza rispetto al piano di gronda, con la conseguenza che tali spazi coperti devono essere computati ai fini della volumetria massima consentita.
Testo:
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