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13/01/2005 6 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 13/01/2005 -------------- Numero: -- 6 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Caso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò
Premassima:
Massima:
- L’art. 9, comma 9, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557 (conv. dalla L. 26/2/1994, n. 133) prevede che per le variazioni nelliscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui allarticolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per limposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il . Una delle condizioni per lesenzione dallobbligo di corresponsione del contributo di concessione, quindi, è che, in caso di abuso edilizio, limmobile rurale sia stato oggetto di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985. Il rinvio al condono edilizio del 1985 non può ritenersi comprensivo di quello disciplinato dalla successiva legge 724/1994, poiché la dispensa dagli oneri di costruzione e di urbanizzazione è prevista da una norma che, lungi dallintrodurre una disciplina a regime, reca in via temporanea agevolazioni economiche, di carattere tributario e non, nellambito di una sorta di regolarizzazione catastale dei fabbricati non più in possesso dei requisiti legali di ruralità. Pertanto, allorché si prescrive che leventuale abuso edilizio sia stato sanato, il rinvio alla legge 47/1985 si presenta come rinvio di tipo statico o recettizio, nel senso di far propria la norma quale essa era in quel momento, rendendola indifferente alle possibili mutazioni successive e, quindi, limitatamente ai procedimenti di condono pregressi.
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