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12/06/2006 708 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 12/06/2006 -------------- Numero: -- 708 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Calderoni
Premassima:
Tettoie
Massima:
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Sono assoggettabili a permesso di costruire anche le tettoie, quando siano suscettibili di un autonomo utilizzo e abbiano un proprio impatto volumetrico e, quindi, siano idonee ad incidere in modo permanente e non precario sullassetto edilizio del territorio. (Nel caso di specie si trattava di due tettoie realizzate con tubi metallici tipo ponteggio e lamiere ondulate come copertura, con pianta irregolare a L e dimensioni max m. 16 x 10, lati corti m. 5 x 5, altezze variabili da m. 2,50 a 4,50).
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La traslazione in altra area di sedime di un manufatto tipo “casamobile” non è qualificabile come ristrutturazione, bensì piuttosto come nuova costruzione, anche alla luce della disposizione di cui allart. 3 comma 1 lett. e.5) del T.U. n. 380/2001.
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Per linstallazione di un container tipo cantiere non occorre autorizzazione edilizia o altro titolo abilitativo, stante il suo carattere precario, funzionale alla esecuzione di lavori in corso nei fabbricati attigui e destinato ad essere rimosso non appena conclusi i lavori. Il posizionamento del manufatto rispetto agli edifici e al cantiere in essere non è sufficiente per escludere il rapporto di servizio, fermo restando (anche ai fini della successiva attività di vigilanza dellAmministrazione) che alla conclusione dei lavori intrapresi dallinteressato sul terreno di sua proprietà consegue il venir meno di ogni titolo legittimante la permanenza del container in questione e la necessità di sua immediata rimozione.
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In caso di opere abusive relative ad interventi assoggettabili al regime della D.I.A., comunque legittimamente il Comune ne ingiunge la demolizione o la rimozione in quanto il diverso regime giuridico della D.I.A. ne determinerà conseguenze differenziate con riferimento ai successivi provvedimenti dellAmministrazione in caso di inottemperanza del responsabile, non essendo suscettibili di demolizione dufficio ma semmai della prevista sanzione pecuniaria.
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La comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 ss. della legge n. 241/1990 non è necessaria a fronte di unattività vincolata. (Cfr. TAR Bologna n. 359 e n. 360 del 2006 e n. 713 del 10 maggio 2002).
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