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11/03/2005 1023 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 11/03/2005 -------------- Numero: -- 1023 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Carlotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Iannotta
Premassima:
Massima:
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Il rapporto che lega una concessione alla successiva variante si atteggia in maniera differenziata a seconda del concreto contenuto precettivo dellassenso rilasciato in epoca posteriore, di guisa che non sempre allannullamento di quello originario consegue di necessità linsanabile invalidità derivata del secondo.
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Allepoca dei fatti di causa (1992 1994) era dato distinguere, nellambito del vasto genere delle varianti, ben tre sottotipi, diversamente denominati in dottrina e, del pari, soggetti a differenziate discipline positive.
1) la variante c.d. non essenziale (o propria), di regola finalizzata ad apportare modeste correzioni ad un primitivo progetto approvato dallautorità amministrativa, onde adeguarlo a sopravvenienze, di tipo materiale o giuridico, in precedenza non conosciute. In questa ipotesi intercorreva tra i due titoli edilizi un rapporto di continuità tale che il secondo assenso doveva considerarsi un mero sviluppo del progetto già assentito, coerente con la primigenia impostazione dellintervento.
2) La variante cosiddetta “in corso d’opera”, funzionalmente analoga a quella non essenziale, la cui precipua caratteristica era tuttavia quella di intervenire a lavori già eseguiti (e, dunque, si trattava propriamente di unapprovazione ex post), quantunque in parziale difformità dallassenso ottenuto (a condizione che le modifiche, comunque di lieve entità, non avessero riguardato la sagoma, le superfici o la destinazione duso dellimmobile), ma pur sempre rispettando la normativa urbanistica vigente.
3) Vi era infine la variante c.d. impropria (o essenziale o pesante) che, a differenza delle prime due, aveva ad oggetto interventi edilizi del tutto incompatibili con limpianto in precedenza autorizzato e che, dunque, si atteggiava a titolo edilizio del tutto nuovo ed autonomo, assimilabile ad una nuova concessione.
In forza dellannullamento della prima concessione sortiva sicuramente leffetto della caducazione delle varianti leggere (ossia, quella non essenziale e quella in corso dopera), poiché prive di una loro autonomia dispositiva, non altrettanto si verificava, di converso, nel caso della variante essenziale, laddove lentità qualitativa e quantitativa delle modifiche apportate al primitivo assenso, segnava indubbiamente una cesura nel rapporto di continuità tra i titoli edilizi succedutisi nel tempo. In questa seconda ipotesi, pertanto, il giudicante era tenuto a verificare, di volta in volta, se e come linvalidazione delliniziale concessione interferisse sulla legittimità delle varianti, assentite in esito a procedimenti consecutivi. Prendendo a prestito una terminologia propria della teoria degli insiemi, può allora dirsi che, in questo caso, il giudice doveva individuare, mediante un attento accertamento in fatto, quale fosse lesatto perimetro dellarea dintersezione tra i due (o i plurimi) assensi edilizi, giacché per gli elementi costruttivi in essa ricompresi al pari di quelli riferibili alle sole varianti evidentemente perdurava leffetto autorizzatorio anche dopo lannullamento della prima concessione.
Testo:
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