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11/02/2005 973 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 11/02/2005 -------------- Numero: -- 973 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Maiello ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Guerriero
Premassima:
Massima:
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Nel regime di comunione legale tra i coniugi, la costruzione di un manufatto su suolo di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi appartiene a questultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e non rientra, quindi, nella comunione medesima ex art. 177, comma 1, lett. b) del codice civile. Conseguentemente, la diffida a demolire va notificata esclusivamente al proprietario del suolo.
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Il principio cosiddetto dispositivo con metodo acquisitivo operante nel processo amministrativo trova ragione di essere in riferimento solo ad atti e documenti formati ovvero custoditi dallAmministrazione, per i quali, non essendovi un immediato e generalizzato accesso da parte del privato, più difficile potrebbe risultare lassolvimento dellonus probandi nei rigorosi termini di cui allart. 2967 c.c. Il ricorrente, in tali ipotesi, è tenuto solo ad allegare un principio di prova, spostandosi, per il resto, a carico dellamministrazione lonere di fornire la prova contraria alle deduzioni esposte in domanda e di dimostrare la legittimità dellatto impugnato. Viceversa, in tutti i casi nei quali sono nella piena disponibilità della parte gli elementi atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata, la regola generale dellonere della prova trova integrale applicazione pure nel processo amministrativo.
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La tendenziale stabilità dellopera, fatta palese dalle caratteristiche costruttive, e la mancata dimostrazione di un vincolo di pertinenzialità di natura oggettiva, comportano lapplicazione del regime giuridico previsto per le nuove costruzioni, di cui elemento tipizzante è la subordinazione dellattività edificatoria al previo rilascio della concessione edilizia. (Nel caso di specie si trattava di un corpo di fabbrica in blocchi lapil cemento completo di piano di calpestio in cls, mancante del solaio di copertura, misurante mt 3,00 x 4,50 per unaltezza media di mt. 3,00).
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La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile: si fonda su dati desumibili anche dalla normativa catastale; comporta limpossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dellimmobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione (sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare), dallubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dallassenza del cosiddetto carico urbanistico.
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Una volta accertata lesecuzione di opere in assenza di concessione, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle stesse in sede di vigilanza sullattività edilizia.
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Il potere repressivo degli illeciti edilizi non è soggetto a prescrizione o decadenza.
Testo:
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