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11/02/2005 70 Roma Corte Costituzionale
in Sentenze
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Autorità:-- Corte Costituzionale
Data:-- 11/02/2005 -------------- Numero: -- 70 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- De Siervo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Onida
Premassima:
Massima:
- La disciplina del condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia governo del territorio di cui allart. 117, terzo comma, della Costituzione; tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a questultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. In questottica, con sentenza n. 196 del 2004 si è ritenuto che solo alla legge statale spetti lindividuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui allart. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Sulla base di tali premesse, non è costituzionalmente illegittimo il comma 27dellart. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, e ciò coerentemente con lassunto secondo il quale alle Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale.
Testo:
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