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10/09/2010 5655 Milano T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 10/09/2010 -------------- Numero: -- 5655 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- Antonio De Vita ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Adriano Leo
Premassima:
Invalidità della condizione che preveda l’impegno a rinunciare allindennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dellopera
Massima:
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Lapposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dellintervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento. Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dellintervento edilizio.
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Il Comune non può assentire una concessione edilizia subordinatamente allimpegno del privato a rinunciare allindennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dellopera, in quanto tale condizione non è volta a perseguire alcun interesse pubblico riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153). In tal modo, infatti, si tende al perseguimento di finalità estranee a quelle sottese al potere esercitato, legato allo svolgimento dellattività edificatoria, funzionalizzando lattività amministrativa ad interessi avulsi rispetto a quelli tipizzati dal legislatore: del resto, in sede di rilascio di concessioni edilizie, non si può, in via generale, apporre condizioni, sia sospensive che risolutive, ai predetti titoli abilitativi, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale di detti provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2001, n. 1702).
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Linvalidità di una condizione apposta allatto amministrativo comporta la invalidità totale dellatto stesso solo qualora il contenuto della condizione abbia costituito il motivo essenziale della dichiarazione di volontà, la quale presumibilmente non vi sarebbe stata senza di quella (vitiatur et vitiat); ma la nullità e linvalidità totale dellatto amministrativo, a cagione dellinvalidità della condizione, non può certamente prodursi quando si tratti di atti dovuti (nei quali cioè non vi sia discrezionalità nellan) e quando lautorità amministrativa, che si determina per il provvedimento, dovrà dare ad esso il contenuto predeterminato dalle fonti normative, in assenza di discrezionalità nel quid (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153).
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La specifica condizione apposta (secondo cui impegno a rinunciare allindennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dellopera) contrasta anche con il principio di rango costituzionale ribadito anche a livello sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti dellUomo [Grande Camera, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino contro Italia (n.1)] che subordina necessariamente lespropriazione alla corresponsione di un indennizzo (art. 42, terzo comma, Cost.): difatti, pur non essendo necessario che il predetto indennizzo debba consistere nellintegrale riparazione della perdita subita, non può essere fissato, nondimeno, in misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, espressione di un ragionevole legame con il valore venale, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Cassazione civile, I, 22 gennaio 2009, n. 1606; altresì, Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348).
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