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10/08/2007 4423 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 10/08/2007 -------------- Numero: -- 4423 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Maurotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ferrati
Premassima:
Decadenza del titolo edilizio
Massima:
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Ai sensi dellart. 15, comma 2, T.U. n. 380 del 2001 (riproduttivo di un principio desumibile dallart. 31 l. 1150 del 1942), il termine per linizio e quello di compimento dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Tali fatti sopravvenuti (che possono consistere nel factum principis o in altri casi di forza maggiore) non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa quando linteressato proponga una domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile perché non vi sia la pronuncia di decadenza.
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Lentrata in vigore di un nuovo piano regolatore comporta la pronuncia di decadenza del titolo edilizio basato sul piano precedente, quando i relativi lavori non siano cominciati. La pronuncia di decadenza è espressione di un potere vincolato, ha natura ricognitiva con effetti ex tunc e va emanata anche a notevole distanza di tempo, proprio perché accerta il venir meno degli effetti del titolo edilizio difforme dal piano sopravvenuto.
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La pronuncia di decadenza, per il suo carattere di atto dovuto, deve basarsi su una motivazione che evidenzi leffettiva sussistenza dei suoi presupposti di fatto (cioè il mancato inizio dei lavori e lentrata in vigore del piano regolatore incompatibile col titolo in precedenza rilasciato): la prevalenza dellinteresse pubblico alla attuazione del piano sopravvenuto è imposta dallart. 15, comma 4, del testo unico n. 380 del 2001, che determina la pronuncia di decadenza in presenza dei relativi presupposti oggettivi.
Testo:
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