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08/11/2007 6200 Milano T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 08/11/2007 -------------- Numero: -- 6200 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- De Berardinis ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Arosio
Premassima:
Il potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi non è sottoposto ad alcun termine di prescrizione o di decadenza.
Massima:
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Il potere di irrogare delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica può essere esercitato in ogni tempo, posto che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione, né di decadenza, e che riguarda una situazione di illiceità permanente, ossia una situazione di fatto attualmente contra ius. Esso, inoltre, non necessita di specifica motivazione in relazione alla sussistenza dellinteresse pubblico ad irrogare la sanzione, neppure quando labuso sia stato commesso parecchi anni prima, non essendo configurabile nessun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che, in disparte lidoneità o meno del tempo a consolidarla, rimane contra ius.
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Nel 1962 latività edilizia non poteva considerarsi libera, laddove il Regolamento edilizio comunale allora vigente subordinasse la costruzione di edifici entro il perimetro del territorio comunale al rilascio di apposita licenza da parte del Sindaco.
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La limitazione del condono agli immobili successivi al 1967, discendente dallart. 31, ult. comma, della l. n. 47/1985, non ha alcuna valenza di limitazione temporale del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi: potere che non è sottoposto ad alcun termine di prescrizione o di decadenza.
Testo:
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