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06/10/2011 2417 Catania T.A.R. per la Sicilia
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per la Sicilia
Data:-- 06/10/2011 -------------- Numero: -- 2417 -------------- Sede: -------------- Catania
Relatore:-- Pancrazio Maria Savasta ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Salvatore Schillaci
Premassima:
Non è configurabile unipotesi residuale di ristrutturazione derivante da una demolizione e ricostruzione che non mantenga, quanto meno, sagoma e volume
Massima:
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Si possono prospettare le seguenti categorie di ristrutturazione edilizia:
1) interventi edilizi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione duso (necessitanti il permesso di costruire)
2) interventi edilizi consistenti nella realizzazione di un organismo edilizio identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, né, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione duso (per i quali è sufficienti la d.i.a.);
3) ristrutturazione relativa alla ricostruzione seguita alla demolizione di un organismo di cui mantiene quanto meno sagoma e volume (per i quali è sufficienti la d.i.a. e, in Sicilia secondo la medesima citata decisione n. 480/10 del CGA , lautorizzazione edilizia ex art. 5 L.R. n. 37/1985).
Quindi, non è configurabile unipotesi residuale di ristrutturazione derivante da una demolizione e ricostruzione che non mantenga, quanto meno, sagoma e volume. -
In riferimento al concetto di ristrutturazione, è possibile, sia pure in maniera del tutto limitata, anche la traslazione dellarea originaria. Secondo la Circolare 7 agosto 2003, n. 4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <<debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreche rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento e nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dellart. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento delledificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.
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Per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non puo trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilita ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni. Cio in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, lintervento non puo essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia).
Va pero soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovra rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dellintervento e quindi non in contrasto con la possibilita, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume. Piu specificatamente la demolizione e ricostruzione puo comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilita di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il piu delle volte, per la stessa praticabilita dellintervento, un diverso dimensionamento della superficie utile>>.
Testo:
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