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05/03/2009 211 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 05/03/2009 -------------- Numero: -- 211 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Brini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Calogero Piscitello
Premassima:
Occupazione acquisitiva
Massima:
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Costituisce occupazione acquisitiva l’occupazione di un’area, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità nellambito di una procedura espropriativa, che abbia subito unirreversibile trasformazione in esecuzione dellopera pubblica senza che sia intervenuto nei termini prescritti il decreto di esproprio. Si tratta di occupazione acquisitiva, le cui vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Corte Cost., 191/2006, Cons. Stato, A.p. n.9/2007 e n.12/2007; Cass. SS.UU.n. 19501/2008).
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Ove si sia verificata lirreversibile trasformazione del fondo, la ricorrente è abilitata a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno.
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Per l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, non deve aversi riguardo allatteggiamento dellagente ma al funzionamento complessivo dellapparato pubblico per verificare se, in concreto, esso sia stato coerente con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento che ai sensi dellarticolo 97 della Costituzione devono presiedere proprio allattività amministrativa. Non può revocarsi in dubbio che la tardiva emanazione del decreto di espropriazione sia ascrivibile alla colposa violazione delle regole della procedura ovvero alla omessa efficace vigilanza sullattività amministrativa affidata ad altri.
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Per la liquidazione del danno dovuto al proprietario a seguito della illegittima occupazione ed irreversibile acquisizione di un fondo nella realizzazione di opera pubblica in assenza di formale decreto di esproprio, occorre fare riferimento al valore del bene medesimo allepoca del fatto illecito (ossia al momento della radicale trasformazione del fondo, se è intervenuta durante loccupazione illegittima, ovvero, se essa si è verificata durante loccupazione legittima, a quello della scadenza di questultima), esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione. Lirreversibile trasformazione si realizza anche prima dellultimazione dei lavori, allorché il terreno abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, in un bene nuovo e diverso costituito dallopera pubblica, il cui carattere e la cui destinazione derivano dalla dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. I, 22.2.1994, n. 1725)- Determinante per lirreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, anche prima della ultimazione dei lavori, appare la realizzazione di opere che abbiano trasformato fisicamente limmobile occupato facendogli perdere i caratteri originari. La trasformazione del fondo privato con irreversibile destinazione allopera pubblica, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, non presuppone, infatti, necessariamente una profonda modifica materiale del fondo, essendo sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà giuridica (Cass., sez. I, 12.8.1997, n. 7532; Cass., sez. I, 7.7.1994, n. 6388; Cass., sez. I, 29.11.1995, n. 12416; Cass. sez. I 27 maggio 1999 n. 5166 ).
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La destinazione a infrastrutture per la viabilità impressa dal PRG è da considerare limitazione di carattere generale avente natura conformativa, rilevante per escludere la natura edificatoria della stessa. Ha ripetutamente precisato la Cassazione che con riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità previste dal piano regolatore, lindicazione delle opere necessarie (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), comporta una situazione di inedificabilità che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile allindicazione delle reti stradali allinterno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), viceversa riconducibili ad un vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass. 13199/2006, 19924/2007, 7696/2006). Nel caso in esame si verte nella situazione del primo tipo.
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