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04/10/2007 5171 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 04/10/2007 -------------- Numero: -- 5171 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Eugenio Mele ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Paolo Salvatore
Premassima:
La convenzione di lottizzazione deve essere conforme alla deliberazione di approvazione del relativo piano di iniziativa privata
Massima:
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La clausola della convenzione di lottizzazione che subordina il rilascio delle concessioni edilizie allallontanamento o comunque alla dismissione dellattività di unindustria insalubre, è valida ed efficace e non può essere eliminata dalle parti senza che prima non sia eliminata la deliberazione consiliare di approvazione del piano di iniziativa privata.
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Il mancata avveramento, per qualsiasi ragione, di detta condizione (spostamento o cessazione dellindustria insalubre) determina il blocco delle prestazioni delle parti, per cui il lottizzante non può pretendere il rilascio delle concessioni edilizie (ora permessi di costruire). E ciò, sia perché così è previsto dalla convenzione sottoscritta dalle parti, sia perché la pubblica amministrazione, qualora rilasciasse le autorizzazioni edilizie, da un lato, si esporrebbe ad eventuali ricorsi di terzi per contrasto con il proprio precedente deliberato e, dallaltro, ciò configurerebbe una palese violazione dello strumento urbanistico in atto.
Testo:
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