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04/02/2008 506 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 04/02/2008 -------------- Numero: -- 506 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Onorato ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Onorato
Premassima:
Diritto di accesso alle pratiche edilizie del confinante
Massima:
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Il soggetto che esercita il diritto di accesso ha lonere di specificare i documenti richiesti e linteresse connesso alla loro conoscenza. Tuttavia, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dellatto), ma può ritenersi assolto con lindicazione delloggetto e dello scopo cui latto è indirizzato, così da mettere lamministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. CdS sez. VI 27/10/2006 n. 6441).
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Il proprietario di immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona ha un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto laccesso, che lart. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dallart. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione allazione e laccoglimento della relativa domanda.
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Laccoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela lacquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).
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Leventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso. Infatti, ai sensi dellart. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione…del contenuto di atti…detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.
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