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04/01/2005 54 Roma T.A.R. per il Lazio
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Lazio
Data:-- 04/01/2005 -------------- Numero: -- 54 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Calveri ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulia
Premassima:
Massima:
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Lart. 35, comma 12, della legge n. 47/1985 individua in trentasei mesi, dalla presentazione della domanda di condono, il termine entro il quale il Comune può chiedere il pagamento del conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione. Decorso tale termine, il diritto delle parti ad ottenere il pagamento dei conguagli relativi alloblazione, si prescrive.
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Per quanto riguarda, invece, gli oneri concessori, diversamente dalle somme da corrispondersi a titolo di oblazione, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, non già nella data di presentazione della domanda di condono, ma in quella di rilascio del provvedimento concessorio, sia essa espresso o tacito, tenuto conto che, ai sensi dellart .3 della legge n. 10/1977, la concessione, e non la semplice domanda, comporta “la corresponsione di un contributo commisurato allincidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione”.
Testo:
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