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03/10/2005 15984 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 03/10/2005 -------------- Numero: -- 15984 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Maddalena ------------------------ -------------- Presidente: -------------- De Leo
Premassima:
Cambio di destinazione d’uso senza opere – Risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere pubblico
Massima:
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La mancanza di opere edili non è di per sé sola sufficiente a far ritenere illegittimo un provvedimento di diniego di cambio di destinazione duso, ma occorre stabilire se tale mutamento duso si ponga o meno in contrasto con le prescrizioni urbanistiche della zona.
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Nella zona omogenea B3 del piano regolatore di Torre del Greco è possibile autorizzare il cambio di destinazione duso da civile abitazione ad uffici, essendo consentite attrezzature ed impianti di interesse zonale o generale, categoria che comprende quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della p.a., siano idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati, come, a titolo esemplificativo, nel caso di un istituto di credito, di una discoteca, di una struttura sanitaria – assistenziale o di un centro polifunzionale per lo sviluppo sociale, culturale ed assistenziale. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 340).
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Tra le attrezzature ed impianti di interesse generale (che comprendono anche gli interventi edificatori anche posti in essere da soggetti privati ma finalizzati a soddisfare bisogni della collettività) è ricompresa anche la destinazione di edifici privati ad uffici pubblici dellINPS, per il suo evidente interesse generale, trattandosi di sedi periferiche da aprire in attuazione del programma di decentramento degli uffici dellistituto.
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Dal momento che, per il principio della c.d. pregiudizialità amministrativa, occorre il previo annullamento dellatto amministrativo illegittimo, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio di provvedimento favorevole, comincia a decorrere, in applicazione dell art. 2935 c.c., dal momento in cui la pretesa risarcitoria può essere fatta valere e cioè solo dopo la sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo lesivo. (Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2004, n. 5995).
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La quantificazione del danno per mancato guadagno debba essere effettuata in via equitativa, tenendo presente il principio della compensatio lucri cum damno e i criteri indicati dallart. 1227 comma 2 c.c., applicabili anche in caso di responsabilità della pubblica amministrazione a prescindere dalla sua qualificazione come responsabilità aquiliana o contrattuale, nonché valutando con equo apprezzamento tutte le circostanze del caso, come prescrive lart. 2056 comma 2 c.c.
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Laddove lillecito della pubblica amministrazione abbia determinato la risoluzione di un contratto di locazione, con conseguente perdita degli utili da esso derivanti, il danno subito dalla ricorrente non può essere determinato con riferimento alla totalità dei canoni di locazione non percepiti per tutto il periodo in cui il contratto avrebbe avuto efficacia, poiché essi costituiscono il corrispettivo del godimento dellimmobile concesso in locazione, che invece è rimasto nella disponibilità del proprietario.
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Il danno subito dalla società ricorrente deve essere quantificato, secondo la procedura descritta dallart. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, tenendo cioè conto in primo luogo del valore dei canoni di locazione non percepiti dalla società per tutto il periodo in cui il contratto di locazione avrebbe avuto effetti, ma anche del valore del mantenimento della disponibilità del bene in capo alla società ricorrente e delle altre possibilità di sfruttamento economico dellimmobile nel periodo in questione. Dovrà, inoltre, tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta e della decorrenza degli interessi legali dalla data del verificarsi del danno (la risoluzione del contratto preliminare di locazione) fino al soddisfo.
Testo:
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