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02/02/2009 108 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 02/02/2009 -------------- Numero: -- 108 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Lelli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mozzarelli
Premassima:
Sul proprietario incolpevole non grava l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti
Massima:
- Lobbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, non esistendo alcuna responsabilità automatica del proprietario (o usufruttuario) in quanto tale. (Nel caso concreto i rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti a seguito di sopralluogo da parte del servizio Igene Pubblica dellAUSL di Ferrara in data 11.1.2007 che ha segnalato lesistenza di alcune lastre in fibrocemento che in origine costituivano con probabilità le pareti di un piccolo bassocomodo).
Testo:
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