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02/02/2005 57 Brescia T.A.R. per l’Umbria

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02/02/2005 57 Brescia T.A.R. per l’Umbria

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Autorità:-- Tar per la Lombardia

Data:-- 02/02/2005 57 Brescia T.A.R. per l'Umbria -------------- Numero: -- 57 -------------- Sede: -------------- Brescia

Relatore:-- Mielli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mariuzzo

Premassima:

Massima:
  • L’Amministrazione comunale non esaurisce la possibilità di intervento e di controllo con seguente applicazione delle misure repressive e sanzionatorie allorché sia spirato il termine di venti giorni previsto dal comma 4, dell’art. 9, del D.L. 285 del 1996, atteso che l’interesse pubblico a reprimere condotte con esso confliggenti prevale sull’interesse privato alla certezza della situazione consolidatasi.
  • Trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, l’amministrazione comunale può soltanto, ricorrendone i presupposti, esercitare i propri poteri in via di autotutela ed emanare solo successivamente gli eventuali provvedimenti sanzionatori del caso.


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