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01/03/2005 776 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 01/03/2005 -------------- Numero: -- 776 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Buonvino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Elefante
Premassima:
Massima:
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Qualora tra le parti sia già in corso un contenzioso relativo al titolo originario, non sussiste alcun onere per la P.A. di dare comunicazione dellavvio del procedimento relativo al titolo in variante ai sensi dellart. 7 della legge n. 241/1990; la semplice variante del medesimo, infatti, si iscrive nellambito del medesimo procedimento amministrativo.
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Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dellopera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92) alliniziativa provvedimentale dellente proprietario; ciò non significa che questultimo possa catalogare lopera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dallanalisi dei relativi margini di discrezionalità riservati allente proprietario.
Testo:
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