24/08/2005 1556 Modena Tribunale di Modena
Data:-- 24/08/2005 -------------- Numero: -- 1556 -------------- Sede: -------------- Modena
Relatore:-- Gentili ------------------------ -------------- Presidente: -------------- *
Premassima:
Massima:
L art. 843 c.c. prescrive che il proprietario deve consentire laccesso al proprio fondo da parte del vicino per lesecuzione di lavori. In tale diritto è ricompresa anche la possibilità di depositare cose o materiali strumentali alla costruzione e, altresì, di rimuovere gli ostacoli ivi esistenti, con obbligo di ripristino una volta terminata la necessità (cfr. Cass. 26.10.1979 n. 5616; Cass. 29.11.1974 n. 3909).
Il proprietario che deve consentire laccesso del vicino ha diritto ad una indennità, derivante dalla liceità dellattività esercitata dalla controparte (accesso e passaggio), e non un vero e proprio risarcimento. Nellindennità non può essere ricompreso alcun lucro cessante, ma solo il danno emergente.
Il proprietario del fondo, che deve consentire laccesso ed il passaggio, non è tenuto in alcun modo ad un facere, ma soltanto ad un pati.
Testo:
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