Data:-- 05/03/2004 -------------- Numero: -- 327 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
1. Tra la domanda volta ad ottenere il giusto indennizzo in conseguenza della procedura espropriativa svolta e la domanda di risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene intercorrono diversità di “petitum” e di “causa petendi” che, da un lato, impediscono di configurare ipotesi di litispendenza o di continenza fra le due cause eventualmente pendenti contemporaneamente fra le stesse parti, dallaltro portano ad escludere che la domanda indennitaria possa almeno implicitamente costituire rinuncia o manifestazione di mancanza di interesse alla domanda risarcitoria.
2. Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dellannullamento di un provvedimento amministrativo; occorre a tal fine accertare la sussistenza della lesione di una situazione soggettiva di interesse tutelata dallordinamento, della colpa (quanto meno) della P.A. (o di chi agisce per essa), di un danno al patrimonio, del nesso di causalità tra illecito e danno; nel contempo va individuato a quale/i tra i soggetti intimati va imputata la relativa responsabilità.
3. La violazione dellart. 13 della legge n. 2359/1865 (per essere stato il decreto di esproprio emanato dopo la scadenza del relativo termine, fissato nellatto dichiarativo della pubblica utilità) integra la lesione di una posizione giuridica di rilievo sostanziale, essendo detta norma ispirata allesigenza di limitare – in ossequio al disposto dellart. 42 comma 3 della Costituzione – il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato.
Testo:
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