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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 25/02/2004 -------------- Numero: -- 287 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
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La possibilità di edificare in deroga alle prescrizioni relative alle distanze dai confini incide di per sé negativamente sul godimento del terreno confinante da parte del proprietario di questultimo e, nel caso specifico, il pregiudizio è ravvisabile in termini di aumento della rumorosità e della immissione di polveri e di esalazioni maleodoranti.
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La possibilità anche per la ricorrente di fruire della deroga contestata non priva la medesima della legittimazione ad agire contro le disposizioni che la prevedono.
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Nel corso del procedimento di approvazione di una variante ex art. 14 l.r. Emilia – Romagna 47/78, una modifica sostanziale del testo delle N.T.A. non può essere legittimamente introdotta dal Comune in sede di controdeduzioni, se non in conseguenza dellaccoglimento di osservazioni o riserve. Non è, infatti, previsto dalla legge che in sede di controdeduzioni il Comune possa di propria iniziativa apportare modifiche al testo adottato, che finirebbero in tal modo con il sottrarsi alla fase del contraddittorio pubblico ormai conclusa; gli unici interventi consentiti in detta sede sono connessi alla pronuncia sulle osservazioni e riserve.
Testo:
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