Data:-- 26/05/2003 -------------- Numero: -- 2826 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Ricco ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Saltelli
Premassima:
Massima:
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Lobbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso larea alla quale lamministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare linteresse privato e/o il concreto pregiudizio dellamministrazione pubblica: esso trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare lazione amministrativa, ai sensi dellarticolo 97 della Costituzione ed è finalizzato ad assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale.
Lobbligo di astensione costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dellamministratore e loggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quandanche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico.
Se è vero che larticolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha quali destinatari solo gli amministratori comunali, il principio dellobbligo di astensione, in quanto espressione dei principi di legalità, imparzialità buon andamento dellazione amministrativa, fissati dallarticolo 97 della Costituzione, è espressione di una regola generale ed inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge che scatta automaticamente allorquando sussiste un diretto e specifico collegamento tra la deliberazione ed un interesse proprio di colui che vota o dei suoi congiunti.
Testo:
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