Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 25/02/2004 -------------- Numero: -- 279 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Orsola Spiezia ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
-
L’installazione: di un capannone prefabbricato della lunghezza di mt. 13 per esporre, in luogo riparato, attrezzature da campeggio; di un bungalow per uso ufficio ed abitativo; di due tensostrutture di oltre mt. 10 di lunghezza con base in cemento e tiranti in acciaio configura, a prescindere dalla mera possibilità tecnica della loro amovibilità, un vero e proprio intervento edilizio, soggetto alla necessità della concessione edilizia e, quindi, alla sanzione della demolizione ex art. 7 L. n. 47/85, non potendosi ravvisare in tali casi in unipotesi di manufatto precario e cioè stagionale, né di esposizione a cielo aperto soggetta (all’epoca dell’abuso) a semplice autorizzazione edilizia, per il solo fatto che le strutture in questione sono solo appoggiate al suolo.
-
Non vi è alcuna contraddittorietà tra il provvedimento di rimozione di citati manufatti e la licenza commerciale rilasciata già da tempo per tale attività, poiché l’abilitazione allesercizio dellattività commerciale attiene ad ambito diverso da quello del corretto esercizio dello jus aedificandi e non consente di realizzare interventi edilizi non conformi alle prescrizioni urbanistiche sia pure strettamente connessi allattività di vendita di tale genere di attrezzature.
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca
sentenze e Tar Emilia Romagna