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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 11/02/2004 -------------- Numero: -- 209 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
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Laccoglimento delle osservazioni dei privati alle delibere di adozione del piano regolatore non comporta, per il Comune, lobbligo di una seconda pubblicazione, in quanto, nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dallart. 9 legge 17 agosto n. 1150/1942 è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato, ma non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dellaccoglimento di alcune osservazioni o di modifiche introdotte in sede di approvazione regionale.
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In sede di approvazione del PRG, la Provincia può stralciare unarea con la raccomandazione al Comune di predisporre per la stessa un idoneo provvedimento urbanistico. Lo “stralcio”, con o senza raccomandazioni, costituisce strumento attraverso cui la regione (o la provincia) si limita a sospendere, in parte qua, lapprovazione del piano regolatore invitando il Comune a rinnovare lesame della situazione delle aree stralciate e a formulare per esse una nuova proposta, con ciò restituendo al Comune stesso liniziativa, nel presupposto che attraverso un simile percorso si possa pervenire ad una definizione della disciplina urbanistica più meditata e confacente alle esigenze del territorio.
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E possibile reagire allinerzia del Comune, che ha omesso di provvedere alla doverosa integrazione dello strumento urbanistico generale, mediante apposita diffida ad esercitare il potere/dovere di pianificazione rimesso allEnte dalla Provincia con lo “stralcio” di cui sopra, agendo poi in sede giurisdizionale contro leventuale silenzio-inadempimento.
Testo:
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