06/02/2004 193 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 06/02/2004 -------------- Numero: -- 193 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Orsola Spiezia ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:

 

  • Nell’ambito dei vari ruoli attribuiti a Provincia e Comune nel quadro delle articolate procedure dettate dal decreto legislativo 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti, l’art. 20 affida all’amministrazione provinciale funzioni amministrative di programmazione ed organizzazione dello smaltimento a livello provinciale, nonché il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del conseguente monitoraggio, mentre, all’art. 14, nel disciplinare il divieto di abbandono dei rifiuti, prevede che “il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere”. Pertanto appare evidente che tra le competenze provinciali non è ricompreso il potere autoritativo di ordinare operazioni di rimozione e ripristino luoghi ed altre analoghe, ma quello, di ben diversa natura e finalità, di provvedere alla fase programmatoria ed organizzatoria dello smaltimento rifiuti e di controllo degli interventi.
  • L’illecito costituito dal divieto di abbandono e deposito incontrollati, sanzionato dall’art. 14 del d.leg.vo 5 febbraio 1977 n. 22, non può essere addebitato a titolo di responsabilità oggettiva a chi detiene l’area, se non altro perchè l’art. 14 citato espressamente richiede l’elemento psicologico del dolo e della colpa.
  • L’incompleta protezione degli ingressi all’area e la mancata segnalazione dei ripetuti episodi di abbandono abusivo di rifiuti da parte di ignoti, non costituiscono elementi idonei a configurare a carico della ricorrente una responsabilità a titolo di colpa, poichè la titolarità di un diritto di godimento o di quello dominicale non può comportare un dovere di “vigilanza attiva” in ordine al corretto uso da parte di ignoti di fondi aperti, al fine di evitare addebiti per illeciti altrui, nè tanto meno a tali fini si potrebbe surrettiziamente imporre al proprietario di dotare di recinzione i fondi situati in luoghi poco frequentati, trasformando in un onere economico una potestà dominicale, dovendosi invece ritenere sufficiente ad assolvere il dovere di diligenza del proprietario l’apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell’accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che –come nel caso di specie- valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l’accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell’area senza il consenso del proprietario.
  • L’ordinanza di rimozione per la cui adozione l’art. 14 del d.leg.vo n. 22/1977 indica il Sindaco, quale organo Comunale competente, a seguito della sucessiva modifica dell’ordinamento enti locali, rientra nell’ambito dei provvedimenti con rilevanza esterna non ricompresi espressamente tra le funzioni di indirizzo e contratto politico-amministrativo, che l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco, quale organo politico di vertice del Comune, mentre, per converso, tale genere di ingiunzione può essere agevolmente inserita tra i provvedimenti di riduzione in pristino di competenza comunale, espressamene riportati alla lettera g del citato art. 107 nella casistica esemplificativa dell’ambito della competenza dirigenziale.
  • Non ricorrono i presupposti previsti dal richiamato art. 54 per l’adozione delle ordinanze contingibili e di urgenza, atteso che la normativa di cui all’art. 14 del d.leg.vo 22/1977 stabilisce espressamente la tipologia dell’intervento che il Comune deve disporre a carico del titolare di diritti reale dell’area dove sono stati depositati i rifiuti senza far alcun riferimento a situazioni straordinarie di pericolo imminente o, comunque, a rischio di danni gravi da fronteggiare con provvedimenti urgenti e di tipo non legalmente previsto; per cui, alla luce dell’interpretazione sistematica della norma (art. 14 citato d.lgs. 22/1997), il Collegio ritiene che l’ordinanza di rimozione ivi indicata non rientra nella categoria di quelle contingibili e d’urgenza e, che, quindi, la relativa potestà non sia di spettanza del sindaco, ma del dirigente competente.

 



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