13/11/2001 917 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 13/11/2001 -------------- Numero: -- 917 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Meale ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Spiezia

Premassima:

Vincoli urbanistici preordinati all’’espropriazione decaduti per superamento del quinquennio



Massima:

 

  1. I vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione e decaduti per superamento del quinquennio massimo di durata fissato dall’art. 2 l. 1187/1968 sono illegittimi, in caso di mancata previsione del relativo indennizzo a favore del proprietario dell’area.  (Cfr., in tal senso, Adunanza plenaria del C.d.S. 22.12.1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione citata nella parte in cui non prevede l’indennizzo del proprietario dopo il periodo di “franchigia” fissato in cinque anni).
  2. La possibilità di rinnovare nel tempo vincoli urbanistici imposti su beni individuati e preordinati all’espropriazione, appartiene alla potestà pianificatoria e di per sè non è incostituzionale, purchè l’esercizio della facoltà di rinnovo non provochi situazioni incompatibili con la garanzia del diritto di proprietà, apprestata dall’art. 42 Cost., e sia giustificato entro i limiti della ragionevolezza di una motivata valutazione procedimentale dell’amministrazione preposta alla gestione del territorio. (Nel caso di specie la reiterazione, sull’area del ricorrente, del vincolo di destinazione ad istituti scolastici è stata ritenuta illegittima a causa della completa carenza di qualunque specifica e congrua motivazione sull’attualità delle ragioni giustificative del vincolo nè sulla possibilità o meno di soluzioni alternative. Nessuna valutazione è stata fatta circa il periodo ventennale entro il quale gli istituti di istruzione non sono stati realizzati, nè circa il mutato assetto urbanistico di aree adiacenti nè, infine, circa il diminuito fabbisogno di strutture scolastiche per l’istruzione obbligatoria in relazione alla generalizzata stabilizzazione, se non al decremento, del livello demografico rilevabile nel territorio comunale).
  3. La necessità di una congrua motivazione circa l’opportunità di reiterare il vincolo di edilizia scolastico sempre sulla stessa area è vieppiù evidente ove si consideri che, in base all’art. 18 l.r. Emilia-Romagna n. 6/1995, il P.R.G. può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici – come è nel caso all’esame – anche all’esterno del comparto di attuazione.
  4. Va accolta la domanda di risarcimento del danno derivato al proprietario-ricorrente dalla compressione contra ius del suo diritto dominicale a causa della illegittima reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del decreto leg.vo 80/98, come modificato dall’art. 7 della legge 21.7.2000 n. 205.
  5. Quanto ai criteri in base ai quali l’amministrazione comunale di Rimini deve proporre al ricorrente il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, la quantificazione del danno deve essere rapportata alla impossibilità di utilizzare l’area nel periodo dall’adozione del P.R.G. del 1994 fino alla notificazione della sentenza, secondo la vocazione più omogenea con quella di aree contigue e per gli impieghi economicamente vantaggiosi che fossero consentiti dal regime urbanistico residuale previsto dalla legislazione vigente per le aree che, come quelle del ricorrente, erano state sottoposte a vincoli urbanistici poi decaduti e, quindi, erano in seguito rimaste prive di specifico regime.


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