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Autorità:-- T.A.R. per la Valle d'Aosta
Data:-- 20/05/2005 -------------- Numero: -- 59 -------------- Sede: -------------- Aosta
Relatore:-- Filippi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Guida
Premassima:
Competenze riservate agli architetti
Massima:
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Il presupposto per l’applicazione della riserva di competenza stabilita a favore degli architetti, va individuato nella circostanza che l’intervento edilizio: a) riguardi un immobile sottoposto ad un vincolo “tradizionale”, secondo la procedura prevista dalla legge n. 1089 del 1939 (o dai successivi d.lgs. n. 490/1999 e d. lgs. n. 42/2004); b) oppure riguardi un immobile sottoposto ad un vincolo “speciale” secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 56 del 1983; c) oppure ancora consista in “opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico” (espressamente riservate dall’art. 52 del r.d. n. 2537 alla competenza degli architetti).
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L’assenza di un vincolo formale impone una valutazione di merito caso per caso del “rilevante” carattere artistico in capo all’autorità che approva il progetto dell’opera.
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Il “rilevante carattere artistico” delle opere di edilizia civile riservate alla competenza degli architetti ai sensi dell’art. 52 r.d. n. 2537 del 1925 va riferito non solo agli edifici cui accede l’intervento, ma anche all’intervento in sè, sicché va valutato di volta in volta dall’autorità competente ad approvare il progetto, con riferimento alle opere da effettuare (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2303).
Testo:
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