29/03/2004 443 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- Tar Emilia Romagna

Data:-- 29/03/2004 -------------- Numero: -- 443 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Trizzino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone

Premassima:

Massima:
  1. Il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico si connotata come vincolo conformativo e non comporta alcuna reiterazione di vincolo espropriativo, atteso che la disciplina dettata per l’area in questione (articolo 26.1.4 delle NTA del Comune di Rimini), consentendo la realizzazione dei parcheggi anche mediante piano urbanistico preventivo di iniziativa privata, non ha introdotto alcun vincolo espropriativo o comunque di inedificabilità assoluta  bensì si è limitata a regolare concretamente l’attività edilizia, senza precludere possibilità edificatorie ad iniziativa privata, nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’art. 11 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1158; Sez. V, 3 gennaio 2001 n. 3 e 6 ottobre 2000 n. 5327; TAR Bologna, I Sezione, 20 agosto 2003 n. 1094 e 20 settembre 2002 n. 1180);
  2. Le scelte discrezionali urbanistiche relative alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del PRG, salvo che sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione (superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, lesione dell’affidamento qualificato del privato in rapporto a precedenti convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione, modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo).
  3. Al di fuori di tali specifiche evenienze, in capo ai proprietari non è ravvisabile altro che una generica aspettativa ad una reformatio in melius, non meritevole di particolare tutela, né idonea a configurare obblighi di puntuale motivazione.
  4. Solo in caso di reiterazione di vincolo decaduto è richiesta una congrua e specifica motivazione sull’attualità della previsione, con una nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo.


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