28/06/2005 5370 Roma T.A.R. per il Lazio

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Autorità:-- T.A.R. per il Lazio

Data:-- 28/06/2005 -------------- Numero: -- 5370 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Quiligotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulia

Premassima:

Decadenza della concessione edilizia



Massima:
  • La decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine prefissato, a norma dell’art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, è un istituto giuridico fondato sull’elemento oggettivo del decorso del tempo e, ai sensi dell’art. 4, 4º comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10, i predetti termini indicati nell’atto sono intesi a dare certezza temporale all’attività edificatoria; detto istituto è rivolto, previo accertamento dello stato dell’attività costruttiva alla scadenza del termine suddetto, solo a dare certezza di una situazione già prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 aprile 2004, n. 7513).
  • Il termine per l’inizio dell’attività edificatoria non è suscettibile nè di sospensione nè di interruzione e non è, pertanto, prorogabile; se, infatti, scaduto il termine di validità del titolo autorizzatorio, l’attività di trasformazione edilizia non è ancora iniziata, prevale l’esigenza di consentire, nel preminente interesse pubblico, la rivalutazione della perdurante conformità dell’intervento assentito alla vigente normativa urbanistica, esigenza, che, invece, nell’ottica del legislatore, si attenua in presenza di un’attività edilizia già iniziata, benché non terminata per fatti indipendenti dalla volontà del costruttore (T.A.R. Sardegna, 6 agosto 2003, n. 1001).
  • La proroga del termine di inizio lavori non è giuridicamente configurabile per alcun motivo, neppure per motivi inerenti allo stato di salute del titolare del titolo edificatorio.
  • La decadenza della concessione edilizia non dipende da un atto amministrativo, costitutivo o dichiarativo, ma dal semplice fatto dell’inutile decorso del tempo; essa opera di diritto, con la conseguenza che il provvedimento, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi “ex se” con l’inutile decorso del termine.
  • Ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza dalla concessione edilizia, l’effettivo inizio dei lavori relativi deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato ed autorizzato, allo scopo di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione dell’opera progettata (Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 1998, n. 1615).
  • L’ inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del concessionario di realizzare il manufatto assentito, non essendo sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione. (Consiglio Stato, sez. V, 22 novembre 1993, n. 1165).
  • L’ inizio dei lavori non si configura con la sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell’opera. (Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5242).
  • La declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima solo ove il titolare della concessione abbia eseguito “lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge” (Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 1992, n. 1006) oppure lo sbancamento interessi un’area di vaste proporzioni (Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 1996, n. 535).
  • La circostanza che sia stata data comunicazione dell’inizio dei lavori non è idonea ad attestare l’effettivo inizio degli stessi, in assenza di positivi riscontri materiali al riguardo; ed altrettanto è a dirsi per la nomina del direttore dei lavori.


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