Data:-- 24/03/2004 -------------- Numero: -- 412 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Pasi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
1. Pur se è pacifico che il potere di regolamentare luso del territorio comprende quello di modificarne le precedenti destinazioni, senza altra motivazione oltre a quelle che risultano dalle linee generali del piano o della variante, salvo che vi si oppongano qualificate aspettative di privati, individuate in alcune ipotesi tipizzate dalla giurisprudenza, è però prescrizione estranea ai principi dellordinamento di settore (che soltanto mediante lesproprio, ai sensi dellart. 18 della legge urbanistica, consente lattuazione del PRG nelle aree già insediate da usi incompatibili), quella che impone un vincolo di trasferimento di una struttura regolarmente autorizzata e insediata, in quanto vincoli ed imposizioni alla proprietà privata immobiliare, e alle imprese o attività che su di essa si organizzano, sono ammissibili solo in quanto specificamente previsti da una norma primaria.
2. In nessuna disposizione dellordinamento giuridico urbanistico si rinviene la norma attributiva del potere di spostamento obbligatorio di insediamenti legittimamente realizzati: non, in particolare, nellart. 7 della Legge n. 1150/1942, che regola il contenuto tipico dei PRG, reso tassativo dalle riserve di legge di cui alle disposizioni costituzionali degli artt. 23 e 42. Ciò è confermato dalla irrevocabilità delle concessioni regolari, secondo lart. 4 della legge 10/77.
Testo:
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