23/12/2004 893 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 23/12/2004 -------------- Numero: -- 893 -------------- Sede: -------------- Parma

Relatore:-- Cicciò ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò

Premassima:

Massima:
  1. E’ legittima la variante parziale al P.R.G. che preveda la localizzazione nelle aree agricole delle stazioni radio-base di telefonia cellulare. Tale scelta non necessita di specifica motivazione e non è illogica, essendo del tutto ragionevole favorire, per l’uso in esame e i conseguenti pericoli di inquinamento ambientale, le aree agricole scarsamente popolate, pur nel necessario equilibrio con la concorrente necessita di consentire ai gestori un’adeguata copertura del territorio ad opera del segnale irradiato, necessità che porta ad escludere le aree eccessivamente lontane dal centro abitato.
  2. Sono illegittimi, per violazione degli artt. 8 l.r. n. 30/2000 e 1 e 3 l.r. n. 30/2002, i permessi di costruire stazioni radio-base di telefonia cellulare, laddove non sia stato eseguito un sufficiente studio d’impatto ambientale, sia pure nella forma semplificata richiesta da tali disposizioni. Occorre, in particolare, dare conto degli effetti dell’impianto sull’uomo, sulla fauna, sul suolo, sull’acqua, sul clima e sul paesaggio, con verifica complessiva e sinergica degli effetti diretti e indiretti del progetto (C.S., VI, 28/3/2003 n. 1699).


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