17/12/2004 423 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 17/12/2004 -------------- Numero: -- 423 -------------- Sede: -------------- Parma

Relatore:-- Giovannini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò

Premassima:

Massima:
  1. Il disuso prolungato di una strada comunale o vicinale da parte della collettività e l’inerzia dell’Amministrazione nella cura della stessa e/o nell’intervenire riguardo ad occupazioni o usi, da parte dei privati, incompatibili con tale destinazione “iuris publici” non costituiscono elementi sufficienti, sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene – anche solo potenziale – all’uso pubblico (c.d. sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l’Amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell’uso pubblico della strada (Cass. Civ. Sez. I^, 4/3/1993 n. 2635; C.d.S. sez. IV, 16/3/1987 n. 155; T.A.R. Calabria –RC- 27/4/1995 n. 613 cit.)


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