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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 17/12/2004 -------------- Numero: -- 423 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Giovannini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò
Premassima:
Massima:
- Il disuso prolungato di una strada comunale o vicinale da parte della collettività e linerzia dellAmministrazione nella cura della stessa e/o nellintervenire riguardo ad occupazioni o usi, da parte dei privati, incompatibili con tale destinazione iuris publici non costituiscono elementi sufficienti, sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene anche solo potenziale – alluso pubblico (c.d. sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che lAmministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino delluso pubblico della strada (Cass. Civ. Sez. I^, 4/3/1993 n. 2635; C.d.S. sez. IV, 16/3/1987 n. 155; T.A.R. Calabria RC- 27/4/1995 n. 613 cit.)
Testo:
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