16/03/2005 1062 Roma Consiglio di Stato

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Autorità:-- Consiglio di Stato

Data:-- 16/03/2005 -------------- Numero: -- 1062 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Lamberti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Elefante

Premassima:

Massima:
  1. Una “ristrutturazione” – come definita dall’art. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457 – si configura quando l’immobile sul quale si lavora resta immutato nella forma, volume ed altezza. Con la ristrutturazione si può ottenere un manufatto edile diverso dal precedente, in tutto od in parte, ma non con la esecuzione di nuovi volumi, bensì con l’eliminazione o la variazione di elementi od impianti esistenti nell’immobile o con l’inserimento di nuovi elementi od impianti, oltre che con il rifacimento o la sostituzione di elementi costitutivi dell’immobile medesimo (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2000, n. 6768).


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