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Autorità:-- T.A.R. per l'Abruzzo
Data:-- 09/02/2001 -------------- Numero: -- 154 -------------- Sede: -------------- Pescara
Relatore:-- Nazzaro ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Catoni
Premassima:
Condono edilizio e diritti di terzi
Massima:
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Non è possibile pretendere l’annullamento di una concessione edilizia, ritenuta in origine “virtualmente” illegittima, allorquando la stessa è, nel momento della decisione, “effettivamente” valida e tale da potere essere riadottata da parte dell’Amministrazione; una scelta in negativo sarebbe tipica di una esasperata forma di logica formale e contrastante con il principio che la convalida mantiene fermo l’atto già emanato.
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L’art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724, nella sua formulazione originaria, esplicitava (comma 2°) che il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non poteva comportare “limitazioni di tipo urbanistico” alle proprietà finitime; il dato normativo escludeva (Tar Brescia n. 864/15.10.1996; C.S., V, n. 1487/9.12.1997), anche la “sanatoria civilistica”. L’art. 2, comma 37 della legge 23.12.1996 n. 662, ha sostituito tale disposizione (che verosimilmente voleva essere sempre una clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi, con diversa e forse più ampia formulazione), nel senso che “il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazioni al diritto dei terzi”, ripristinando il sistema antecedente (L. 28.2.1985 n. 47), con la netta distinzione tra “profilo amministrativo e penale” e “quello civilistico”. Così operando, si è voluto riservare alla volontà del privato “confinante” la tutela dei propri diritti civili, confermando, per quanto attiene gli aspetti “pubblici”, che il “condono” estingue l’illecito penale e quello amministrativo (Cass. Pen. III, n. 6209/26.6.1997).
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Il rilascio della concessione in sanatoria resta, pertanto, un rapporto tra il privato costruttore e la P.A., che se viene ad incidere negativamente sui diritti soggettivi dei terzi confinanti (ad es. violazione delle distanze), espone il concessionario alle richieste di riduzione in pristino e/o al risarcimento del danno (Cass. Civ., II°, n. 2658/ 22.3.1999; C.S., IV, n. 1306/16.10.1998). In definitiva, fermo restando la legittimità della concessione in sanatoria, inerente al rapporto costruttore – Comune, il ricorrente, quale privato confinante, ha la possibilità di azionare pienamente la sua “tutela civile”, nella sede competente, a difesa di tutti i suoi diritti proprietari.
Testo:
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