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Autorità:-- T.A.R. per l'Abruzzo
Data:-- 15/12/2004 -------------- Numero: -- 1039 -------------- Sede: -------------- Pescara
Relatore:-- Catoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Catoni
Premassima:
Massima:
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Ai sensi dellart. 825 del codice civile, il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è soggetto al regime demaniale e non è quindi suscettibile di prescrizione, potendo venire meno solo a seguito di apposito provvedimento dellente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile lesercizio.
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Lestinzione dei diritti di uso pubblico su beni di proprietà privata, quale la servitù di pubblico passaggio su strada vicinale, non può derivare da atti o comportamenti abdicativi compiuti dalla collettività degli utenti (rinuncia o non uso per il tempo necessario alla prescrizione), ma bensì soltanto dalla volontà dellEnte territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, tenuto conto che i diritti medesimi, di natura reale, spettano al predetto ente e sono sottoposti alla disciplina propria del demanio.
Testo:
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