15/12/2004 1039 Pescara T.A.R. per l’Abruzzo

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Autorità:-- T.A.R. per l'Abruzzo

Data:-- 15/12/2004 -------------- Numero: -- 1039 -------------- Sede: -------------- Pescara

Relatore:-- Catoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Catoni

Premassima:

Massima:

 

  1. Ai sensi dell’art. 825 del codice civile, il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è soggetto al regime demaniale e non è quindi suscettibile di prescrizione, potendo venire meno solo a seguito di apposito provvedimento dell’ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l’esercizio.
  2. L’estinzione dei diritti di uso pubblico su beni di proprietà privata, quale la servitù di pubblico passaggio su strada vicinale, non può derivare da atti o comportamenti abdicativi compiuti dalla collettività degli utenti (rinuncia o non uso per il tempo necessario alla prescrizione), ma bensì soltanto dalla volontà dell’Ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, tenuto conto che i diritti medesimi, di natura reale, spettano al predetto ente e sono sottoposti alla disciplina propria del demanio.


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