Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per la Liguria
Data:-- 15/07/2004 -------------- Numero: -- 1103 -------------- Sede: -------------- Genova
Relatore:-- Ponte ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Vivenzio
Premassima:
Massima:
-
Non è meritevole daccoglimento listanza con cui il destinatario di unordinanza di demolizione chieda laccesso e la copia dellesposto-denuncia, prodotto da suoi condomini e presupposto del procedimento sanzionatorio, qualora questultimo si basi su unautonoma istruttoria della P.A. procedente, in quanto, in tal caso, lesposto del privato ha il solo effetto di provocare lesercizio dufficio della potestà sanzionatoria, onde la conoscenza di questo atto sollecitatorio non è necessario, di regola e a meno che non sussistano particolari esigenze, al fine di difendere i propri interessi giuridici.
-
La l. 7 agosto 1990 n. 241, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e P.A., delinea un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dellazione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione da parte dellamministrato, talché il riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi implica non solo leccezionalità della segretazione di tali atti in relazione esclusivamente alla qualità di questi ultimi, piuttosto che al soggetto che li detiene, ma soprattutto che linteresse alla riservatezza receda quando laccesso a detti documenti sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è necessario a tal riguardo.
-
La richiesta di accesso agli atti deve essere diretta allesibizione di documenti specifici nella loro oggettiva consistenza.
Lattività repressiva di abusi edilizi, così come disciplinata dallart. 4, l. n. 47 del 1985 ed ora riordinata dal Titolo IV del t.u. in materia edilizia (approvato con d.P.R. n. 380 del 2001) è caratterizzata dallesercizio dufficio del relativo potere, ancorché talvolta sollecitato dalla denunzia dei cittadini (art. 27 comma 3 del citato t.u.). -
In tema di denunzia di inizio attività in materia edilizia, la funzione di controllo dellamministrazione viene prefigurata dalla normativa in due fasi nettamente distinte, ancorché tra loro finalisticamente connesse nonché entrambe di carattere officioso ed autoritativo: una prima fase, relativa allaccertamento della sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive normativamente prefissate per il libero svolgimento, da parte del denunciante, della preannunciata attività edilizia; una seconda fase, relativa alla adozione delle prescritte misure inibitorie nellipotesi in cui lesperito accertamento abbia dato esito negativo.
-
Presupposto dellazione di risarcimento danni è la preventiva impugnazione degli atti amministrativi reputati lesivi.
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca