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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 14/02/2005 -------------- Numero: -- 1004 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- D'Alessio ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Monteleone
Premassima:
Massima:
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Ai fini della decorrenza del termine per limpugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, leffettiva conoscenza dellatto si ha quando la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dellopera e leventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per limpugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (di norma sotto il profilo strutturale), a meno che non si sostenga lassoluta inedificabilità dellarea o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati.
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La concessione edilizia (ora permesso di costruire) può essere richiesta dal comproprietario – con salvezza dei diritti dei terzi – ed al medesimo legittimamente rilasciata a condizione che non determini un evidente contrasto con il diritto di altri comproprietari non richiedenti il titolo edificatorio. In relazione a tale esigenza si deve ritenere che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia lAmministrazione ha il potere ed il dovere di verificare lesistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sullimmobile, interessato dal progetto edilizio, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine allassetto proprietario degli immobili interessati, ma che risulta finalizzata ad accertare la legittimazione del richiedente ad eseguire lavori che interessano porzioni comuni dellimmobile.
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Una variazione della sagoma delledificio non può essere consentita senza lassenso degli altri comproprietari.
Testo:
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