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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 11/02/2005 -------------- Numero: -- 949 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Pasanisi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perrelli
Premassima:
Massima:
- Perché un intervento edilizio ricada nella definizione di “ristrutturazione”, offerta dallart. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457, occorre che il manufatto sul quale si svolgono gli interventi rimanga il medesimo per forma, volume e altezza, in quanto il risultato della ristrutturazione può bensì essere un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, purché però la diversità sia dovuta a interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto, ovvero leliminazione, la modifica e linserimento di nuovi elementi ed impianti e non già la realizzazione di nuovi volumi (nel caso di specie è stato realizzato un incremento plano-volumetrico con alterazione della sagoma delledificio che, anche se di modesta entità, necessitava, in quanto tale, di formale concessione edilizia. Il Tar ha ritenuto, dunque, che lintervento non fosse di ristrutturazione edilizia).
Testo:
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