11/02/2005 949 Napoli T.A.R. per la Campania

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Autorità:-- Tar per la Campagna

Data:-- 11/02/2005 -------------- Numero: -- 949 -------------- Sede: -------------- Napoli

Relatore:-- Pasanisi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perrelli

Premassima:

Massima:
  1. Perché un intervento edilizio ricada nella definizione di “ristrutturazione”, offerta dall’art. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457, occorre che il manufatto sul quale si svolgono gli interventi rimanga il medesimo per forma, volume e altezza, in quanto il risultato della ristrutturazione può bensì essere un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, purché però la diversità sia dovuta a interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto, ovvero l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti e non già la realizzazione di nuovi volumi (nel caso di specie è stato realizzato un incremento plano-volumetrico con alterazione della sagoma dell’edificio che, anche se di modesta entità, necessitava, in quanto tale, di formale concessione edilizia. Il Tar ha ritenuto, dunque, che l’intervento non fosse di ristrutturazione edilizia).


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