Data:-- 10/03/2004 -------------- Numero: -- 356 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Lelli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 307/2003, ha ritenuto che rientra nella competenza delle regioni stabilire criteri per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile affermando nel contempo che tale potere non deve essere in concreto utilizzato in modo tale da impedire od ostacolare in modo ingiustificato la realizzazione degli stessi, tenuto conto della necessità di realizzare una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.
2. E, dunque, infondata leccezione dillegittimità costituzionale della L.R. n. 30/2002 che, allart. 1, comma 2, si limita a prevedere che la localizzazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alle disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in materia di trasformazione edilizia.
3. La legge n. 36/2001 (articolo 8, ultimo comma) prevede in capo ai comuni il potere regolamentare al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lesposizione della popolazione ai rischi dei campi elettromagnetici.
4. E legittimo larticolo 25, lettera L, del regolamento del Comune di Faenza, che non prevede un divieto assoluto dinstallazione degli impianti ripetitori per telefonia mobile in quanto, nelle zone B e C, consente lautorizzazione dimpianti a microcelle o soluzioni simili per impatto elettromagnetico. Non rientra fra tali impianti una torre alta 26 metri.
La L.R. n. 30/2001 allarticolo 9, primo comma, prevede che, in sede di rilascio dellautorizzazione, deve essere compiuta una valutazione dellimpatto dellinstallazione degli impianti in questione sugli aspetti ambientali, culturali e storici, previsione che la Corte Costituzionale con sentenza n. 307/2003 (in sede di esame di analoga norma recata dalla legislazione della regione Marche) ha ritenuto non invasiva delle competenze statali, in quanto afferisce alla disciplina delluso del territorio. Quindi, al di là delle stesse previsioni regolamentari, spetta comunque al comune di compiere una valutazione di compatibilità, in concreto, con lo stato dei luoghi degli impianti di telefonia e di telecomunicazione.
Testo:
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