Data:-- 10/03/2004 -------------- Numero: -- 345 Bologna -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
1. In presenza di una domanda di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, spetta alle Province lapprovazione dei progetti ed il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti stessi, secondo il procedimento definito dallarticolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in base al quale viene indetta unapposita conferenza cui partecipano i responsabili di uffici competenti ed i rappresentanti degli enti locali interessati, oltre al richiedente lautorizzazione od un suo rappresentante.
2. Pertanto, qualora la Provincia, in sede di emanazione del provvedimento finale, ritenga di valutare diversamente gli aspetti già considerati in detta sede istruttoria, non può decidere in contrasto alle risultanze della conferenza dei servizi, ma potrà prospettare alla conferenza stessa inesattezze di fatto o nuovi elementi non considerati concernenti il progetto o la compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali.
Testo:
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