10/02/2006 49 Roma Corte Costituzionale

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Autorità:-- Corte Costituzionale

Data:-- 10/02/2006 -------------- Numero: -- 49 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- De Siervo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Bile

Premassima:

Condono edilizio straordinario del 2003 e leggi regionali.



Massima:
  •  La disciplina del condono edilizio, per la parte inerente ai profili penalistici, è integralmente sottratta al legislatore regionale.
  • Nella disciplina del condono edilizio di tipo straordinario convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda la esenzione dalla sanzionabilità penale e la competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di «governo del territorio», nonché di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», oltre a varie altre competenze innominate riconducibili al quarto comma dell’art. 117 Cost. (ad esempio, commercio, turismo, insediamenti produttivi).
  • I fondamentali poteri di gestione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, ivi compreso l’ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia, di cui sono tradizionalmente titolari i Comuni, potrebbero risultare anche radicalmente vulnerati dall’imposizione di uniformi condoni straordinari, che non tengano in adeguata considerazione le diverse legislazioni urbanistiche regionali e le stesse condizioni urbanistiche ed edilizie dei diversi territori.
  • Solo alcuni limitati contenuti di principio della disciplina statale del condono edilizio sono sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. Sono certamente sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, ad esempio, la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione delle volumetrie massime condonabili. Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo.
  • L’adozione della legislazione da parte delle Regioni deve essere esercitata entro il termine determinato dal legislatore nazionale; in difetto, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi l’art. 1, l’art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), l’art. 4, l’art. 6, commi 1, 2 e 5, e l’art. 8, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004.
  • I limiti dell’autonomia legislativa regionale previsto dal Titolo V della seconda parte della Costituzione non possono che essere espressi, e ciò tanto più ove ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall’uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa. In altri termini, allorché il legislatore regionale eserciti le proprie competenze legislative costituzionalmente riconosciute, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell’eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito di entrate di spettanza dello Stato.
  • I profili relativi alla disciplina del condono straordinario sul piano amministrativo operano nell’ambito della materia del governo del territorio e cioè di una materia che per le Regioni ad autonomia ordinaria è di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.; ciò significa che la legislazione delle singole Regioni può disporre diversamente da quanto previsto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003 e che, quindi, da questo punto di vista, è del tutto probabile e non certo incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione.
  • Il legislatore regionale è titolare di un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario. La legge regionale può, dunque, determinare limiti volumetrici inferiori a quelli previsti dalla legislazione statale, nonché le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1. Ciò in ragione delle primarie responsabilità legislative ed amministrative spettanti sulla base delle norme costituzionali alle Regioni e agli enti locali in relazione al governo del territorio, sia pure nel rispetto del regime penale del condono riservato al legislatore statale, e nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato (tra i quali la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili).
  • Non costituisce irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione Emilia Romagna della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all’ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l’utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive.
  • Non è irragionevole l’art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, che subordina la condonabilità delle opere alla ulteriore condizione che le stesse non abbiano già beneficiato di precedenti condoni.
  • Non è irragionevole l’art. 33, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, che impone che edifici con destinazione d’uso non abitativa possano essere condonati solo se mantengono per venti anni questo tipo di destinazione.
  • E’ costituzionalmente legittimo l’art. 2, comma 6, della legge della Regione Toscana, che disciplina la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l’entrata in vigore della legge regionale, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33, della legge n. 47 del 1985 (vale a dire i vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette di cui all’art. 32 della medesima legge), subordinandola al parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, in tal modo dando rilevanza anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione dell’intervento abusivo, in conformità all’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
  • Spetta al legislatore statale determinare non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare, in sede di definizione dei principi fondamentali nell’ambito della materia legislativa «governo del territorio», la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.
  • Le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale e, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello (a fini di certezza delle situazioni giuridiche) della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale.
  • L’art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 individua un’ipotesi di condono avente ad oggetto opere edilizie autorizzate e realizzate anteriormente alla legge 28/1/1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) che presentino difformità esecutive. Tale disposizione ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest’ambito la sanatoria intervenga ope legis, a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria. Poiché, dunque, l’art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 si risolve nella estensione della sanatoria straordinaria ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, esso è costituzionalmente illegittimo.
  • E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi.


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