08/04/2004 514 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- Tar Emilia Romagna

Data:-- 08/04/2004 -------------- Numero: -- 514 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Lelli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:

  • Sussiste cambiamento di destinazione d’uso con opere, da produttivo a direzionale, ove un magazzino, già sede di un’attività produttiva (officina), sia trasformato internamente (con opere) al fine di adibirlo in parte ad uffici ed in parte a deposito al servizio dell’attività di una banca.
  • E’ irrilevante che una parte del preesistente edificio continui ad essere adibita a deposito, poiché tale parte è collegata non più ad un’officina, bensì ad una banca; ne consegue che l’intervento nel suo complesso comporta una modificazione dell’uso da produttivo a direzionale.
  • La normativa recata dall’art. 2 della L.R. n. 46/1988, come modificata dall’art. 16 della L.R. n. 6/1995 esclude la necessità della concessione edilizia (prevedendo l’autorizzazione) nei soli casi di mutamento d’uso senza opere. Solo in presenza di tale ipotesi il comma quinto prevede il conguaglio fra gli oneri previsti per la destinazione d’uso già esistente e quelli per la destinazione d’uso autorizzata, se questi sono maggiori.
  • Tale disciplina speciale riguarda esclusivamente le modificazioni d’uso senza opere, non estensibile ad altre ipotesi quali le ristrutturazioni che comportano anche modificazioni d’uso. In tal caso, invero, l’esistenza di un’attività edilizia finalizzata alla modificazione dell’edificio comporta uno iatus con la precedente situazione consentendo l’imposizione di contributi, in quanto si tratta di intervento modificativo dell’esistente sotto il profilo funzionale, e tale novità giustifica l’imposizione del contributo.
  • E’ rilevante, ai fini della determinazione dei contributi urbanistici, la destinazione d’uso degli immobili, in quanto gli oneri sottesi all’ intervento edilizio sono giustificati dai costi e dai vantaggi reciproci che derivano alla collettività e al concessionario dalla trasformazione del territorio; pertanto, è legittima la commisurazione degli oneri urbanistici all’effettiva attività cui l’immobile è adibito.
  • L’azione che viene esercitata per contestare i contributi non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento. Pertanto, una volta esaminati gli aspetti inerenti la sussistenza o meno del diritto, non residua alcuno spazio per vizi meramente formali quali il difetto di motivazione.

 



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