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Autorità:-- Tar Emilia Romagna
Data:-- 08/04/2004 -------------- Numero: -- 514 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Lelli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
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Sussiste cambiamento di destinazione duso con opere, da produttivo a direzionale, ove un magazzino, già sede di unattività produttiva (officina), sia trasformato internamente (con opere) al fine di adibirlo in parte ad uffici ed in parte a deposito al servizio dellattività di una banca.
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E irrilevante che una parte del preesistente edificio continui ad essere adibita a deposito, poiché tale parte è collegata non più ad unofficina, bensì ad una banca; ne consegue che lintervento nel suo complesso comporta una modificazione delluso da produttivo a direzionale.
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La normativa recata dallart. 2 della L.R. n. 46/1988, come modificata dallart. 16 della L.R. n. 6/1995 esclude la necessità della concessione edilizia (prevedendo lautorizzazione) nei soli casi di mutamento duso senza opere. Solo in presenza di tale ipotesi il comma quinto prevede il conguaglio fra gli oneri previsti per la destinazione duso già esistente e quelli per la destinazione duso autorizzata, se questi sono maggiori.
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Tale disciplina speciale riguarda esclusivamente le modificazioni duso senza opere, non estensibile ad altre ipotesi quali le ristrutturazioni che comportano anche modificazioni duso. In tal caso, invero, lesistenza di unattività edilizia finalizzata alla modificazione delledificio comporta uno iatus con la precedente situazione consentendo limposizione di contributi, in quanto si tratta di intervento modificativo dellesistente sotto il profilo funzionale, e tale novità giustifica limposizione del contributo.
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E rilevante, ai fini della determinazione dei contributi urbanistici, la destinazione duso degli immobili, in quanto gli oneri sottesi all intervento edilizio sono giustificati dai costi e dai vantaggi reciproci che derivano alla collettività e al concessionario dalla trasformazione del territorio; pertanto, è legittima la commisurazione degli oneri urbanistici alleffettiva attività cui limmobile è adibito.
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Lazione che viene esercitata per contestare i contributi non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento. Pertanto, una volta esaminati gli aspetti inerenti la sussistenza o meno del diritto, non residua alcuno spazio per vizi meramente formali quali il difetto di motivazione.
Testo:
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