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Autorità:-- Tar Emilia Romagna
Data:-- 08/04/2004 -------------- Numero: -- 509 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
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L’art. 878 del codice civile si riferisce soltanto ad un muro che abbia entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni e non racchiuda, quindi, uno spazio coperto con una propria volumetria e le norme tecniche di attuazione di un Comune non sono autorizzate a modificare la definizione codicistica.
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Lart. 27, comma quinto, delle norme tecniche di attuazione del Comune di Poggio Renatico è, dunque, illegittimo per violazione degli articoli 873 e 878 del codice civile, nella parte in cui dispone che “nelle zone residenziali è possibile, anche in deroga alle distanze fissate dallarticolo 12 delle presenti norme, ledificazione sul confine di proprietà, di edifici, privi di pareti finestrate, di altezza esterna, intesa come massimo ingombro, inferiore a metri tre, senza necessità di convenzione tra confinanti, intendendo tali edifici come muri di cinta, ai sensi del codice civile”.
Testo:
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