08/04/2004 509 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- Tar Emilia Romagna

Data:-- 08/04/2004 -------------- Numero: -- 509 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:

 

  1. L’’art. 878 del codice civile si riferisce soltanto ad un muro che abbia entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni e non racchiuda, quindi, uno spazio coperto con una propria volumetria e le norme tecniche di attuazione di un Comune non sono autorizzate a modificare la definizione codicistica.
  2. L’art. 27, comma quinto, delle norme tecniche di attuazione del Comune di Poggio Renatico è, dunque, illegittimo per violazione degli articoli 873 e 878 del codice civile, nella parte in cui dispone che “nelle zone residenziali è possibile, anche in deroga alle distanze fissate dall’articolo 12 delle presenti norme, l’edificazione sul confine di proprietà, di edifici, privi di pareti finestrate, di altezza esterna, intesa come massimo ingombro, inferiore a metri tre, senza necessità di convenzione tra confinanti, intendendo tali edifici come muri di cinta, ai sensi del codice civile”.


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