06/07/2005 357 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 06/07/2005 357 Parma T.A.R. per l'Emilia Romagna -------------- Numero: -- 357 -------------- Sede: -------------- Parma

Relatore:-- Caso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò

Premassima:

Massima:
  • La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 – e ora dall’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) – assume rilevanza unicamente per individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni stesse, ma non incide anche sulla regolarità complessiva dell’atto o sulla sua validità.
  • L’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche operate all’atto dell’adozione del piano regolatore generale sussiste quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato (quali quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica dopo che questa sia stata autorizzata, da un giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia, o dalla decadenza di un vincolo preordinato all’espropriazione), mentre va considerato affidamento generico quello alla non reformatio in peius delle precedenti previsioni urbanistiche, con la conseguenza che, in tali casi, non sussiste la necessità di considerazioni ulteriori circa le nuove destinazioni di zona rispetto a quelle che possono evincersi dai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per la redazione dello strumento stesso. Si tratta in ogni caso di scelte ampiamente discrezionali, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da grave illogicità o contraddittorietà.
  • Le osservazioni al piano regolatore non sono un vero e proprio mezzo di gravame, ma una semplice forma di collaborazione procedimentale; ne discende che non è illegittimo il provvedimento che abbia esaminato con motivazione anche particolarmente succinta le deduzioni dei privati interessati.


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