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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 03/11/2004 -------------- Numero: -- 3692 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Trizzino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
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La delibera del Consiglio Regionale dellEmilia – Romagna n. 355 del 2002 prevede, per gli impianti GPL, una distanza non inferiore a Km. 8. Tale norma regionale deve essere interpretata in coerenza con tali disposizioni e con quelle contenute nel Piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001: conseguentemente deve considerarsi legittima la previsione di specifiche distanze fissate per i distributori di GPL solo se tale differenziazione non impedisca il raggiungimento degli scopi prefissati e, in particolare, lincremento dei servizi resi allutente e la realizzazione di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale. In questottica, sulla base della lettera della norma regionale (punto 6.1) si deve ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore GPL almeno in ogni Comune e che la distanza minima fissata in misura superiore a quella prevista per gli altri carburanti, senza distinzione del territorio comunale in zone omogenee, sia giustificata – in considerazione della peculiarità del carburante e del numero più limitato di utenti – solo per lapertura nel medesimo territorio comunale di altro impianto GPL.
Testo:
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