02/07/2007 2139 Venezia T.A.R. per il Veneto

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Autorità:-- T.A.R. per il Veneto

Data:-- 02/07/2007 -------------- Numero: -- 2139 -------------- Sede: -------------- Venezia

Relatore:-- Rovis ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Zuballi

Premassima:

Trasformazione della finestra in balcone, in un edificio condominiale



Massima:
  • E’ vero che quando si tratti di intervenire su di un bene che non sia di esclusiva proprietà del richiedente, la titolarità della porzione condominiale non è sufficiente, da sola, a legittimare la richiesta del titolo edilizio, in quanto la facoltà di eseguire opere sulla cosa comune ovvero di modificarla a proprie spese si concreta con la compresenza di elementi negativi desumibili dalla formula degli artt. 1122 e 1102 c.c. (assenza del “danno” alle cose comuni, di alterazione della destinazione e di pregiudizio dell’uso comune), ma l’accertamento di tali elementi negativi deve essere compiuto dall’Amministrazione soltanto sulla base di parametri oggettivi e tecnici, che si correlano alle norme tecniche e regolamentari che, nel territorio, disciplinano la realizzazione dell’opera.
  • La facoltà del condomino, inerente al titolo di proprietà esclusiva di inserire un balcone nel muro perimetrale che delimita il suo piano o porzione di piano deve essere rapportata all’incidenza di tali opere sulla stabilità del muro, alla sua funzionalità e alla funzionalità di altre parti comuni e alle linee architettoniche dell’edificio. Si tratta di accertamento di ordine tecnico prescinde dall’assenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione dell’art. 11, I comma (art. 23, I comma) del DPR n. 380/01.


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