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Autorità:-- T.A.R. per il Veneto
Data:-- 02/07/2007 -------------- Numero: -- 2139 -------------- Sede: -------------- Venezia
Relatore:-- Rovis ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Zuballi
Premassima:
Trasformazione della finestra in balcone, in un edificio condominiale
Massima:
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E’ vero che quando si tratti di intervenire su di un bene che non sia di esclusiva proprietà del richiedente, la titolarità della porzione condominiale non è sufficiente, da sola, a legittimare la richiesta del titolo edilizio, in quanto la facoltà di eseguire opere sulla cosa comune ovvero di modificarla a proprie spese si concreta con la compresenza di elementi negativi desumibili dalla formula degli artt. 1122 e 1102 c.c. (assenza del danno alle cose comuni, di alterazione della destinazione e di pregiudizio delluso comune), ma laccertamento di tali elementi negativi deve essere compiuto dallAmministrazione soltanto sulla base di parametri oggettivi e tecnici, che si correlano alle norme tecniche e regolamentari che, nel territorio, disciplinano la realizzazione dellopera.
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La facoltà del condomino, inerente al titolo di proprietà esclusiva di inserire un balcone nel muro perimetrale che delimita il suo piano o porzione di piano deve essere rapportata allincidenza di tali opere sulla stabilità del muro, alla sua funzionalità e alla funzionalità di altre parti comuni e alle linee architettoniche delledificio. Si tratta di accertamento di ordine tecnico prescinde dallassenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione dellart. 11, I comma (art. 23, I comma) del DPR n. 380/01.
Testo:
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