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04/05/2006 2488 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 04/05/2006 -------------- Numero: -- 2488 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Carlo Deodato ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Paolo Salvatore
Premassima:
L’asservimento non comporta inedificabilità assoluta del fondo asservito
Massima:
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Listituto dellasservimento serve ad accrescere la potenzialità edilizia di unarea per mezzo dellutilizzo, ivi, della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di questultima, ai fini della verifica del rispetto dellindice di fabbricabilità fondiaria.
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La possibilità di computare la superficie di un lotto vicino, ai fini della realizzazione, in un altro lotto, della cubatura assentibile in quello asservito, si fonda sul rilievo della indifferenza, per il Comune, della materiale ubicazione degli edifici, posto che linteresse dellamministrazione si appunta sulla diversa verifica del rispetto del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nellarea di riferimento e, cioè, dellindice di fabbricabilità fondiaria.
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Per lasservimento i fondi non devono necessariamente essere adiacenti, potendo anche essere significativamente vicini (Cons. St., sez.V, 30 ottobre 2003, n.6734), devono avere la medesima destinazione urbanistica (Cons. St., sez.V, 3 marzo 2003, n.1172), e il vincolo deve ritenersi invalido ed inefficace quando risulta apposto in violazione, o in elusione, della prescrizione urbanistica che impone, in una determinata zona, una superficie minima dei lotti, ai fini della loro edificazione (Cons. St., sez.V, 10 marzo 2003, n.1278).
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Il fondo asservito resta, per effetto del relativo atto negoziale, inedificabile (Cons. St., sez.V, 28 giugno 2000, n.3637), ma linedificabilità del fondo asservito non è assoluta, bensi va intesa come consumazione della sua autonoma suscettibilità di sfruttamento edilizio. Il lotto asservito non può più essere edificato sulla base del computo della cubatura già irrevocabilmente ceduta con latto di asservimento, ma non sussiste un divieto assoluto del suo sfruttamento edilizio (alla stregua di una servitus inaedificandi).
Testo:
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