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Novembre
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01/02/2006 712 Torino T.A.R. per il Piemonte
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte
Data:-- 01/02/2006 712 Torino T.A.R. per il Piemonte -------------- Numero: -- 712 -------------- Sede: -------------- Torino
Relatore:-- Vigotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gomez de Ayala
Premassima:
inammissibilità di una determinazione pattizia del contributo di costruzione
Massima:
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La convenzione stipulata con il comune che preveda la corresponsione degli oneri per urbanizzazione secondaria, determinati alla luce delle tariffe vigenti al momento della stipula della convenzione stessa, non congela lammontare dellimporto dovuto a tale ultimo titolo rendendolo applicabile al fine del rilascio del permesso di costruire, posto che a ciò si oppone la ratio stessa dellimposizione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, che è quella di rendere partecipe chi costruisce alle spese che gravano sulla collettività per le relative, necessarie opere di trasformazione del territorio. Il privato proponente che chieda il permesso di costruire dopo un considerevole lasso di tempo dalla stipula della convenzione, non può far ricadere sulla collettività la maggior spesa necessaria per le opere di urbanizzazione, sia in ragione della natura del contributo, sopra tratteggiata, sia perchè è comunque nella sua disponibilità fruire delle condizioni pattuite con lamministrazione attivandosi tempestivamente alla edificazione, che corrisponde anche ad un interesse pubblico, cristallizzato nella convenzione.
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Deve essere escluso che la determinazione degli oneri concessori possa risalire a fonte pattizia, dovendosi invece concludere per lobbligatorio riferimento a tariffe predeterminate, necessariamente variabili con il variare del costo sopportato dalla comunità.
Testo:
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