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23/01/2006 61 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 23/01/2006 -------------- Numero: -- 61 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Calderoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Il diniego di nulla osta paesaggistico deve essere adeguatamente motivato.
Massima:
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Le determinazioni negative assunte dalle Autorità preposte al vincolo ambientale ai sensi dellart. 32 l. 47/1985 devono essere adeguatamente motivate sotto il profilo delleffettiva incidenza dellopera assentita sui valori paesaggistici. Non è sufficiente, a tal fine, la formula, generica e di stile: si esprime parere contrario per linaccettabile impatto ambientale e luso improprio dei materiali, in quanto tale formula si esaurisce nellindicazione della sola manchevolezza afferente il tipo di materiali utilizzati, senza indicare quali sarebbero i materiali corretti e senza neppure menzionare (e men che meno dare compiuto conto de) le specifiche e peculiari caratteristiche della zona, ritenute meritevoli di tutela.
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Il parere prescritto dallart. 32 l. n. 47/85 devessere reso ed acquisito con riguardo ai vincoli esistenti al momento della valutazione dellistanza di sanatoria, quandanche imposti successivamente alla realizzazione dellintervento abusivo. (Nel caso di specie si trattava di una domanda di condono edilizio presentata nel settembre 1986 per unopera costruita abusivamente e consistente in un manufatto destinato al ricovero di attrezzi agricoli, in zona soggetta a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ex lege n. 1497/1939).
Testo:
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