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03/11/2005 504 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 03/11/2005 -------------- Numero: -- 504 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Caso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò
Premassima:
Fabbricati ad uso abitazione in funzione della conduzione del fondo agricolo
Massima:
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Quando più Amministrazioni comunali, associandosi tra loro, hanno attribuito allo «sportello unico» lesercizio di specifiche funzioni e lassunzione della responsabilità delle determinazioni finali, la legittimazione passiva in sede giurisdizionale spetta al medesimo «sportello unico», oltre che agli enti che sono intervenuti nel procedimento in quanto investiti della cura degli interessi pubblici coinvolti nella vicenda (v. TAR Puglia, Bari, Sez. III, 8 aprile 2004 n. 1807).
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La comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia, se effettuata dallorgano competente, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione della Commissione e del diniego ha tutti gli elementi necessari, con la conseguenza che la stessa presenta natura di atto conclusivo del procedimento, come tale immediatamente impugnabile (v., tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, 14 gennaio 2003 n. 15).
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Il diniego di rilascio della concessione edilizia deve essere congruamente motivato con riferimento alle concrete ragioni ostative al rilascio, cioè con lindicazione delle norme specifiche rispetto alle quali il progetto presentato dal richiedente sia contrastante, al fine di consentire allinteressato di verificare se effettivamente tra le opere progettate e la norma indicata sussista il contrasto ritenuto dallAmministrazione, onde poterlo eventualmente superare modificando il progetto originario (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 11 maggio 2004 n. 802).
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A fronte di un vizio meramente formale, cui consegue per lAmministrazione lobbligo di riprovvedere, la soddisfazione della pretesa azionata si ottiene attraverso la rinnovazione degli atti del procedimento e lemendamento del vizio che li inficiava (v., tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 14 gennaio 2005 n. 74); il risarcimento spetterà eventualmente solo dopo che lAmministrazione abbia riesercitato il potere e riconosciuto allistante il bene della vita sotteso allinteresse pretensivo fatto valere in giudizio, danno ristorabile che in tale ipotesi si ridurrà però al pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento del bene anelato (v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003 n. 1945).
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Lart. VI – 6.02 delle n.t.a. del piano regolatore del Comune di Gattattico (secondo cui i nuovi fabbricati ad uso abitazione in funzione della conduzione del fondo sono ammessi solo per le aziende sprovviste (totalmente o parzialmente) di fabbricati residenziali e la Su massima non potrà comunque superare i 400 mq. ed il numero di tre alloggi) che consente le abitazioni rurali nel numero massimo di tre per ogni azienda agricola e con una superficie complessiva non superiore ai 400 mq. va interpretato nel senso che occorre tenere conto, non solo degli alloggi tuttora al servizio del fondo agricolo, bensì anche degli alloggi ex rurali la cui destinazione duso sia da tempo mutata da agricola a civile, avendo lazienda agricola lonere di riconvertirne la destinazione a rurale allorché una simile necessità sopravvenga.
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Lart. VI – 6.01 delle n.t.a. del piano regolatore del Comune di Gatattico secondo cui i nuovi fabbricati abitativi, produttivi o di servizio della azienda agricola devono essere ubicati nellambito del centro aziendale preesistente non consente la localizzazione della nuova unità abitativa in luogo esterno al contesto aziendale, ovvero in un corpo staccato dellazienda.
Testo:
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